Informazione giuridica: Prova della pratica del tiroPubblicato sopra: 17.07.2024

La nuova legge sulle armi è entrata in vigore il 15 agosto 2019. In seguito a questo inasprimento, è stata introdotta una prova della necessità, che deve essere fornita sia come collezionista o come tiratore sportivo. La distinzione è spiegata in una guida separata. In queste informazioni esaminiamo la prova come tiratore sportivo.

La prova riguarda le armi acquistate dopo il 15 agosto 2019 con un’autorizzazione eccezionale semplificata per tiratori sportivi. In ogni caso, sono interessate le seguenti categorie di armi:

  • fucili semiautomatici, con caricatori di oltre 10 colpi
  • pistole con caricatori oltre 20 colpi
  • armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, indipendentemente dalla capacità del caricatore.

Sono ipotizzabili anche altre situazioni nelle quali solo armi soggette ad autorizzazione (dunque acquistabili solo previo rilascio di un permesso d’acquisto) sottostanno alla prova. Questo è il caso in cui per l'acquisto sia stata utilizzata autorizzazione eccezionale semplificata invece di un PAA. La prova non è quindi legata alla categoria dell'arma, ma al tipo di autorizzazione.

Le armi acquistate prima del 15 agosto 2019 non sono in alcun caso soggette alla prova.

 La prova è obbligatoria solo per la prima autorizzazione eccezionale e non deve avvenire per ogni ulteriore acquisto. In altre parole, una volta che il tiratore sportivo ha ottenuto la sua prova, questa vale vita natural durante. Per armi acquistate in seguito, non dovrà presentare altre attestazioni. Inoltre, la prova non deve necessariamente essere ottenuta con l’arma acquisita. Può senz’altro essere ottenuta con un’altra arma.

La prova può essere ottenuta nei modi seguenti:

a) Con l’adesione a una società di tiro. In questo caso, è sufficiente la prova dell’appartenenza alla società o la licenza di tiro di un’associazione. La società di tiro non deve essere riconosciuta per il tiro fuori servizio. È perciò sufficiente un club privato di tiro che possa dimostrare di organizzare dei tiri.

b) Dimostrando l’utilizzo regolare dell’arma per il tiro sportivo. Per questo è necessario effettuare 5 tiri, al più tardi entro 5 anni dall’ottenimento dell’autorizzazione eccezionale. Dopo ulteriori cinque anni, bisogna dimostrare di nuovo che si sono effettuati altri 5 tiri. Questi devono avvenire in giorni diversi. PROTELL raccomanda di effettuare questi tiri mediante la partecipazione alle esercitazioni federali «Tiro in campagna» e «Tiro obbligatorio», che possono essere effettuati con un’arma d’ordinanza. Così si ottiene la necessaria attestazione e, nello stesso tempo, si coltiva la tradizione del tiro del nostro paese.

La legge non prevede una proroga del termine e la prova è un dovere del detentore dell'arma. È quindi consigliabile fornire la prova autonomamente e sotto propria responsabilità. La prova deve essere inviata per iscritto e in tempo utile all'ufficio cantonale delle armi competente. Se ci si è trasferiti in un altro cantone dopo il rilascio della autorizzazione eccezionale, è responsabile l'ufficio armi del nuovo cantone. In questo caso, è necessario presentare una copia dell’autorizzazione eccezionale insieme alla prova.

La prova deve essere fornita con il modulo «Prova della pratica regolare del tiro sportivo» rispettivamente, in caso di tiro registrato nell'attestato di prestazione militare o nel libretto di tiro, con delle copie.

Questa informazione è anche disponibile in formato PDF.

 

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